L’ACCESSO CIVICO

L’accesso civico disciplinato dall’art. 5 del decreto lgs. 33/2013 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa non necessita di alcuna limitazione e cosa più importate e che la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è inoltre gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 dello stesso decreto, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.
I nominativi di riferimento in materia di accesso civico e i modelli di cui avvalersi sono qui di seguito riportati: