CHI SIAMO
I ruoli ed i compiti dell’Ordine.
L’Ordine delle Ostetriche è l’organizzazione professionale di categoria istituzionalmente riconosciuta, formato da tutti gli esercenti la professione di ostetrica/o, avente una propria autonomia organizzativa e funzionale, con finalità proprie della professione. Il riconoscimento con natura giuridica di ente di diritto pubblico risale al D.L.C.P.S. n. 233 del 13/09/1946 ”Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina delle professioni stesse”, con finalità di tutela del pubblico interesse della salute, e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 5 aprile 1950, n.221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233”. L’ordinamento giuridico italiano prevede che la tenuta degli albi e l’accertamento del possesso dei requisiti per l’iscrizione agli albi siano affidati agli Ordini professionali.
L’Ordine professionale è l’organo investito, per legge, dei poteri di autogoverno della categoria ostetrica a livello locale.
E’ dotato di personalità giuridica pubblica e di natura associativa in quanto costituito da una pluralità di soggetti accomunati dall’abilitazione all’esercizio di una medesima attività.
E’ ente pubblico non economico in quanto non costituito a fini di lucro.
Lo Stato attribuisce all’Ordine la funzione di garantire la correttezza dell’esercizio della professione, realizzando la tutela:
- dell’interesse generale della collettività;
- dell’interesse particolare delle ostetriche;
- dell’interesse del/della singolo/a professionista.
L’Ordine è un Ente:
- territoriale – la sfera di competenza è limitata per legge ad un determinato territorio;
- necessario – è voluto dalla legge;
- obbligatorio – l’iscrizione ad esso è condizione inderogabile per l’esercizio della professione;
- autarchico – ha potestà di autoregolamentarsi ed auto amministrarsi;
- democratico – all’elezione del consiglio direttivo partecipano tutti gli iscritti, con votazione segreta.
L’Ordine è retto da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dagli iscritti con cadenza triennale e tre membri più un supplente costituenti i Revisori dei Conti.
Il Presidente, eletto dai Consiglieri, ha la rappresentanza dell’Ordine a livello locale e presiede il Consiglio.
La convocazione elettorale deve avvenire entro il mese di novembre del terzo anno, quindi in prossimità della scadenza del direttivo in carica. All’elezione possono partecipare tutte/i le/gli iscritti all’albo e le/i consigliere/i uscenti. L’elezione dei componenti avviene a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto. L’elettore può dare il suo voto a qualunque collega appartenente all’Ordine.
Il Ruolo dell’Ordine
Grazie ai poteri di autogoverno conferiti dalla legge all’Ordine, si realizza una duplice tutela, quella del cittadino che ricorre all’opera del singolo professionista e quella del professionista per il libero esercizio della propria professione. Infatti, attraverso l’Ordine, il professionista ottiene la garanzia di una tutela giuridica e morale contro abusi ed arbitrii, per il corretto esercizio di diritti e doveri inerenti la professione e l’utente ottiene la garanzia di livelli professionali appropriati, forniti da operatori abilitati.
L’Ordine supporta l’aggiornamento continuo della professionalità dei propri iscritti e organizza convegni, seminari ed eventi formativi rilevanti per la professione.
Compiti dell’Ordine
All’Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
- compilare e tenere l’albo degli iscritti pubblicandolo al principio di ogni anno;
- vigilare sul decoro e sull’indipendenza dell’Ordine stesso;
- designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuovere e favorire le iniziative volte a facilitare l’aggiornamento professionale;
- offrire le proprie competenze alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possono interessare la categoria professionale ostetrica;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti delle/gli iscritte/i all’albo;
- si interpone, se richiesto, nelle controversie tra iscritto ed iscritto, o fra iscritto e persona o ente a favore dei quali l’iscritto abbia prestato o presti la propria opera professionale, procurando la conciliazione della vertenza o dando il proprio parere sulla controversia stessa;
- provvedere all’amministrazione dei beni spettanti al collegio stesso e proponendo all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- stabilire, entro i limiti necessari a coprire le spese dell’Ordine, una tassa annuale, una tassa di iscrizione all’albo, ed una tassa per il rilascio dei certificati.